Art. 5.
(Norme generali di ricongiunzione).

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa nazionale le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla Gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.